Cass. Civ., sez. II, n. 24055/2008. Evizione limitativa e vendita di posto auto in area condominiale.

Qualora alla vendita di un posto macchina in area condominiale con uso esclusivo faccia seguito il divieto di parcheggio, in forza di preesistente previsione del regolamento condominiale fatta valere da condomini dissenzienti con azione proposta prima della stipula del rogito, non si ha evizione, ma ipotesi di responsabilità ex art 1489 cod. civ.

Commento

La S.C. ha ritenuto nella fattispecie ricorrente l'ipotesi dell'evizione limitativa o minore che, come tale, si distingue dall'evizione parziale. La prima infatti richiede la mancanza di conoscenza in capo all'acquirente della limitazione al diritto oggetto della vendita, sostanziandosi la limitazione stessa in un diritto di terzi (non importa se di natura reale o personale) in dipendenza del quale quanto acquistato subisca una perdita di fruibilità o di valore. L'evizione parziale invece consiste nella perdita di parte del diritto acquistato sul bene in quanto per l'appunto (parzialmente) di proprietà altrui.

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