Cass. Civ., Sez. II, n. 20409/2009. L'utilizzazione di un'area condominiale ai fini di parcheggio non è tutelabile con l'azione di reitegrazione del possesso della servitù.

In tema di possesso, l’utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un’area condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile con l’azione di reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che l’abbia recintata nella asserita qualità di proprietario. Per l’esperimento dell’azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi, anche se illegittimo e abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell’auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ossia la «realità», in quanto la comodità di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come un’utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari.

Commento

(di Daniele Minussi) La decisione si impernia sulla natura "personale" dell'utilitas arrecata al fondo dall'assunta servitù, senza esplorare un ambito che pure avrebbe potuto rilevare ai fini di pervenire tuttavia sostanzialmente allo stesso (negativo) esito. In quest'ultima direzione, cioè sulla possibilità di instaurare, in una una situazione di compossesso, un godimento esclusivo, cfr. Cass. 19478/07.

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