Cass. Civ., sez. II, n. 20296/2008. Acquisto di bene immobile per usucapione e comunione legale

Gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l'art. 177, primo comma, lett. a), c.c. tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo. Pertanto il momento rilevante agli effetti dell'acquisto ope legis del diritto di comproprietà da parte dell'altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale,non è quello della pronuncia della sentenza di accoglimento della domanda di usucapione, bensì quello del compimento della maturazione del termine legale di ininterrotto possesso, alla cui scadenza, perfezionatasi la fattispecie legale acquisitiva, il possesso si trasforma nella proprietà o nell'altro diritto reale di fatto esercitato.

Commento

La pronunzia, invero criticabile, riconduce alla vis actractiva della comunione legale dei beni tra i coniugi anche gli acquisti a titolo originario derivanti da usucapione il cui tempo di maturazione abbia avuto origine in un momento antecedente all'instaurazione del vincolo matrimoniale.

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