Cass. Civ., sez. II, n. 1956/2007. Sulla prevedibilità del danno risarcibile (responsabilità contrattuale).

In tema di responsabilità contrattuale, la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente; infatti, il collegamento della prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l’obbligazione non tiene conto del periodo di tempo, a volte anche lungo, intercorrente fra tale momento e quello in cui la prestazione deve essere adempiuta.

Commento

Importante la precisazione della S.C. sul tempo al quale ancorare la valutazione della prevedibilità del danno, criterio di limitazione dell'area del danno risarcibile nell'ambito dell'illecito contrattuale. L'ancoraggio del criterio al momento in cui la prestazione deve essere eseguita è, con tutta evidenza, in grado di meglio garantire l'effettività della protezione del diritto del creditore.

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