Cass. Civ., sez. II, n. 19029/2008. Donazione fra coniugi e donazione obnuziale: diversità del titolo della domanda giudiziale.

Le domande di nullità della donazione in quanto stipulata tra coniugi contro il divieto di cui all'art. 781 c.c. - poi dichiarato costituzionalmente illegittimo - e di nullità della donazione obnuziale per effetto del successivo annullamento del matrimonio, di cui all'art. 785,comma II, c.c., sono diverse per il titolo, in quanto la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalità; ne consegue che, ove quest'ultimo elemento non sia stato tempestivamente dedotto, la domanda di nullità della donazione obnuziale deve ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello.

Commento

La pronunzia mette a fuoco l'impossibilità di mutare la domanda giudiziale già introdotta sotto la specie dell'accertamento della nullità scaturente dal divieto di cui all'art.781 cod.civ. (dichiarato costituzionalmente illegittimo) in quella sempre afferente all'accertamento della pari invalidità, tuttavia derivante dal II comma dell'art.785 cod.civ..

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