Cass. Civ., sez. II, n. 18883/2005. Inidoneità del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione coniugale ai fini della costituzione di un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario.

L'assegnazione della casa familiare a seguito di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del vincolo matrimoniale si pone come provvedimento accessorio alla pronuncia di separazione personale, poichè regola i rapporti tra le parti con riferimento all'utilizzazione dell'immobile in cui questi avevano vissuto in regime di convivenza e esaurisce quindi i suoi effetti in tale contesto, senza alcun riflesso sulla proprietà del bene, essendo inidoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario.

Commento

Diritto reale o diritto personale di godimento, anche se atipico? La S.C. parrebbe orientata in quest'ultimo senso. Cfr. sul punto relativo all'opponibilità ai terzi della costituzione del relativo diritto Corte Cost. 27 luglio 1989 n. 454, con la quale venne dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 155 cod.civ nella parte in cui non prevedeva, ai predetti fini della risoluzione del conflitto tra più aventi causa in ordine al medesimo bene, la trascrizione del provvedimento giudiziale dell'assegnazione della casa coniugale.

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