Cass. Civ., sez. II, n. 18883/2005. Inidoneità del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione coniugale ai fini della costituzione di un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario.
L'assegnazione della casa familiare a seguito di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del vincolo matrimoniale si pone come provvedimento accessorio alla pronuncia di separazione personale, poichè regola i rapporti tra le parti con riferimento all'utilizzazione dell'immobile in cui questi avevano vissuto in regime di convivenza e esaurisce quindi i suoi effetti in tale contesto, senza alcun riflesso sulla proprietà del bene, essendo inidoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario.