Cass. Civ., sez. II, n. 17867/2003. Ipotesi di negozio in frode alla legge.

Si configura un'ipotesi di negozio in frode alla legge, come tale inficiato da nullità ex articolo 1344 del Cc, quando, in presenza di determinate norme imperative che vietano, per un congruo periodo di tempo, il trasferi­mento a terzi della proprietà di un immobile di edilizia economica e popolare assegnato a persone, le quali si trovano in possesso dei requisiti fissati dalla legge, venga stipulato il contratto preliminare concernente la promes­sa di rivendere il bene a terzi per il tempo in cui la vendita non sarà più vietata, in considerazione del colle­gamento con il futuro contratto definitivo di compravendita e delle ragioni particolari, che hanno indotto le parti a stipularlo.

Commento

Nella fattispecie la frode alla legge, come in non poche ulteriori ipotesi (si pensi alle vendite a catena poste in essere allo scopo di superare i divieti di alienazione di cui all'art. 1471 cod.civ.) è stata rinvenuta alla luce del collegamento tra più negoziazioni, avendo come riferimento il risultato complessivo delle stesse.

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