Cass. Civ., sez. II, n. 17340/2003.Quantificazione del risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente in caso di mancata stipula del contratto definitivo imputabile al promittente venditore.

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita d'un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto, cioè al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, e il prezzo pattuito; differenza che va rivalutata al tempo della liquidazione del danno onde compensare gli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nelle more del giudizio. Se è vero, poi, che le tabelle Istat di variazione dei prezzi al consumo, in quanto più direttamente attinenti al mercato dei beni d'ordinaria utilizzazione da parte delle famiglie, non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili e non possono, pertanto, essere utilizzate per la valutazione delle variazioni nel tempo dei valori di questi ultimi, non è men vero che l'accertamento può aver luogo, quanto meno, mediante il ricorso a dati di comune esperienza, in quanto tali noti al giudice e non necessitanti di prova, quali altre tabelle Istat, quelle relative alle variazioni dei prezzi per le costruzioni edilizie e, dunque, con specifica considerazione delle fluttuazioni del mercato edilizio.

Commento

Rilevante l'affermazione, peraltro perfettamente logica, secondo la quale la quantificazione del danno scaturente dall'inadempimento del contratto preliminare può essere effettuata sulla scorta della differenza tra il prezzo convenuto ed il valore venale del bene al tempo della domanda giudiziale.

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