Cass. Civ., Sez. II, n. 1567 del 24 gennaio 2011. La proprietà controversa del bene oggetto del preliminare di compravendita (di cui pure si faccia menzione nel contratto) non costituisce prova del carattere aleatorio dell'accordo.
In un contratto preliminare di compravendita, il fatto che le parti diano atto che il bene in questione è di proprietà controversa, in quanto oggetto di una lite pendente tra il venditore e un terzo, non costituisce, di per sé, prova del carattere aleatorio del contratto, sia perché l'aleatorietà può aversi solo quando il fattore di pura sorte svolga un'efficacia di tipo causale, sia perché, in difetto di clausola contraria, il venditore rimane tenuto all'obbligo di trasferimento della proprietà e soggiace, in caso di inadempimento, alla relativa responsabilità.