Cass. Civ., Sez. II, n. 15252/2005. Esclusione dell'usucapione abbreviata decennale a seguito di esonero del notaio dalle visure.

Ai fini della ricorrenza dell'usucapione decennale, abbreviata di cui all'articolo 1159 del Cc, il requisito della buona fede nell'usucapiente è escluso solo in presenza di colpa grave. Tale grado di colpa può ravvisarsi nelle ipotesi in cui quest'ultimo, già all'esame del titolo, sia messo in grado di escludere o comunque dubitare della titolarità in capo all'alienante del diritto trasferito, oppure abbia esonerato il notaio dall'eseguire le visure catastali e ipotecarie e non le abbia egli stesso eseguite.

Commento

Non può verificarsi in favore dell'acquirente il cui stato soggettivo sia qualificabile quantomeno in chiave di colpa grave l'effetto acquisitivo a non domino di cui all'art. 1159 bis codice civile.

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