Cass. Civ., sez. II, n. 15086/2005. Giudizio di divisione ereditaria e non integrità del contraddittorio.

Nel giudizio di divisione ereditaria, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio, per la mancata partecipazione al giudizio di un coerede, non può limitarsi ad assumere genericamente l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, abbiano ritualmente partecipato alle pregresse fasi del giudizio, e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità dell'integrazione, le quali non debbono apparire prima facie pretestuose o infondate.

Commento

La pronunzia costituisce la trasposizione a livello processuale del principio, ricavabile dal punto di vista sostanziale, dal II comma dell'art. 735 cod.civ.. Cfr., nel senso della nullità della divisione alla quale non abbiano preso parte tutti i contitolari dei diritti oggetto della negoziazione, Cass Civ. Sez. II, n. 194/75.

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