Cass. Civ., sez. II, n. 14602/2007. Obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento per lo svolgimento di attività di propaganda.

E' soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 d.lgs. n. 114/1998, l' effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità commerciale - consistente nella esibizione o nell'illustrazione di cataloghi, o altro - presso il domicilio del consumatore , o nei locali ove il consumatore si trovi anche temporaneamente, per ragioni di studio cura o svago, da parte di un incaricato che non rispetti l'obbligo di munirsi del tesserino di riconoscimento completo delle indicazioni di cui all'art. 19 del medesimo decreto.

Commento

E' legittimamente praticabile l'attività di propaganda commerciale in locali nei quali il consumatore si trovi per motivi di studio, svago, cura. Ciò tuttavia soltanto a condizione che l'incaricato sia munito del tesserino di riconoscimento di cui all'art.19 del d.lgs. 114/1998.

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