Cass. Civ., sez. II, n. 14594/2004. Conversione nell'equivalente monetario del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite.

Qualora il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite cada sulla residenza familiare del de cuius sita in un immobile in comproprietà lo stesso deve convertirsi nel suo equivalente monetario. Il diritto di abitazione in questione, infatti, trova limite e attuazione in ragione della quota di proprietà del defunto, cosicché ove per l'indivisibilità dell'immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell'immobile spettante e l'immobile venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all'attribuzione dell'equivalente monetario del diritto di abitazione. Lo stesso principio è applicabile nell'eventualità in cui a seguito della vendita all'incanto dell'immobile ritenuto indivisibile si verrebbe a creare la convergenza, sullo stesso bene, del diritto di proprietà piena acquisito dal terzo aggiudicatario su quota dell'immobile e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite senza la possibilità di concreta separazione della porzione spettante a quest'ultimo.

Commento

La peculiare natura del prelegato di abitazione della casa coniugale incidente sulla quota dell'immobile spettante al de cuius cede comunque il passo alle ragioni della dinamica divisionale, dovendo per l'effetto convertirsi in una somma di denaro, senza che abbia a prevalere in ragione della propria funzione di garantire il coniuge superstite.

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