Cass. Civ., sez. II, n. 14036/2007. Sulla distinzione fra contratto preliminare e definitivo
Il contratto deve qualificarsi come contratto preliminare e non produce l’effetto traslativo immediato ove, dal complesso degli elementi in esso contenuti, risulti chiaramente la comune volontà delle parti di obbligarsi a prestare il proprio consenso alla stipula di un successivo contratto con effetto traslativo.
Nel distinguere tra contratto definitivo e preliminare, infatti, non può essere attribuita influenza determinante a circostanze quali la consegna del bene, il pagamento del prezzo, la definizione del contratto indicata dai contraenti, nè l’uso di espressioni quali "cede","“vende" o "acquista".