Cass. Civ., Sez. II, n. 13883 del 9 giugno 2010. Applicabilità nei supercondomini delle norme sul condominio negli edifici

Nel caso di pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale (c.d. "supercondominio" ), trovano applicazione le norme sul condominio negli edifici e non già quelle sulla comunione in generale. La presunzione legale di comunione di talune parti degli edifici condominiali può ritenersi estensivamente applicabile anche ove non si tratti di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, purché si tratti di beni stabilmente ed oggettivamente destinati all’uso o al godimento degli stessi. Sulla base di tali principi deve ritenersi applicabile l’art. 1117 c.c., n. 3, secondo cui gli impianti per l’acqua devono presumersi di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sull'applicabilità della disciplina degli enti condominiali e non della comunione cfr. anche Cass. Civ. Sez. II 9096/2000. Il principio, ribadito dalla pronunzia in esame, viene interpretato estensivamente con riferimento alla regola di cui all'art.1117 cod.civ.

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