Cass. Civ., Sez. II, n. 13874 del 9 giugno 2010, L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell'art. 1102 cc.

L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c. c., posto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini stessi, senza incontrare le limitazioni prescritte, in materia di luci e vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di proprietà esclusiva. Qualora il condomino abbia utilizzato i beni comuni nell'ambito dei poteri e dei limiti stabiliti dalla norma sopra richiamata, l'esercizio legittimo dei diritti spettanti al condomino iure proprietatis esclude che possano invocarsi le violazioni delle norme dettate in materia di distanze fra proprieta' confinanti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza in esame appare in un certo senso complementare rispetto alla di poco precedente Cass. Civ. Sez.II 6546/2010 che ha sancito l'applicabilità delle norma generale in tema di distanze (con specifico riferimento alle vedute), sia pure previa valutazione di compatibilità con le disposizioni in tema di condominio. Ebbene: anche nell'ipotesi in considerazione è proprio il disposto di cui all'art.1102 cod.civ. a mettere fuori gioco le regole invocate da chi si opponeva all'esercizio della veduta.

Aggiungi un commento