Cass. Civ., Sez. II, n. 13869 del 15 giugno 2009. Nullità del contratto di vitalizio assistenziale per mancanza di alea.

Il contratto di “vitalizio assistenziale” (o “contratto di assistenza morale e materiale" o anche "di mantenimento”) in virtù del quale una parte, vitaliziante, si obbliga a prestare assistenza (morale e materiale) ed ospitalità all’altro contraente, cd.vitaliziato, per tutta la durata della vita di quest’ultimo, è nullo per mancanza di alea, nell’ipotesi in cui il beneficiario versi, al momento della conclusione del negozio, in uno stato di salute di gravità tale da rendere prevedibile il decesso dopo un breve periodo; è da considerarsi altresì nullo quando, in base al rapporto tra l’entità (modesta) degli oneri che ragionevolmente sarebbero gravati sul vitaliziante e l’ammontare (elevato) dei beni ceduti dal beneficiario, l’entità del rischio del vitaliziante risulti notevolmente contenuta.

Commento

(di Daniele Minussi) La Cassazione ha sancito la nullità del contratto di vitalizio assistenziale per difetto di alea nell'ipotesi in cui, facendo difetto un rischio sostanziale, non poteva dirsi sussistente la causa della negoziazione. A tale conclusione si è pervenuti in relazione ad un giudizio quantitativo delle prestazioni e/o delle attribuzioni patrimoniali dedotte, giudizio da condursi alla stregua della natura aleatoria della contrattazione.
L'orientamento risulta in tal senso complementare rispetto a quello di Cass. Civ. 14796/2009 che ha sancito la nullità della rendita per difetto di alea nell'ipotesi in cui, a causa dello stato di saluto del vitaliziato, la causa si palesasse insussistente.

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