Cass. Civ., sez. II, n. 1381/2007. Presupposti per l'applicazione dell'art. 2959 cod.civ. in tema di prescrizione presuntiva.

La presunzione di avvenuta estinzione del debito è presupposto per l'applicazione dell'art.2959 c.c., superabile solo dal giuramento o dall'ammissione che l'obbligazione non è stata estinta. Deriva da quanto precede, pertanto, che erroneamente il giudice del merito fa applicazione della disposizione in questione, qualora il convenuto abbia sempre contestato la sussistenza dell'obbligazione, negando l'autenticità della propria sottoscrizione su alcuni buoni di consegna, così tenendo una linea difensiva incompatibile con la presunzione di estinzione dell' obbligazione, mettendone in discussione la stessa esistenza e a maggior ragione negandone la estinzione.

Commento

L'operatività della prescrizione presuntiva postula la non emergenza di situazioni incompatibili con il presunto adempimento dell'obbligazione, ciò che non si verifica ogniqualvolta, in un modo o in un altro, chi sia stato convenuto in giudizio abbia a prospettare eventi che negano radicalmente l'essenza stessa dell'obbligazione.

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