Cass. Civ., sez. II, n. 12828/2009. Riconoscimento del maggior danno da svalutazione anche a soggetti non imprenditori.

Nelle obbligazioni pecuniarie, è dovuto, oltre agli interessi legali, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento dell'obbligazione, anche il maggior danno da svalutazione, avente funzione compensativa dell'omessa e incolpevole disponibilità del denaro. Il diritto alla percezione del maggior danno da svalutazione è predicabile qualora il rendimento dei titoli di Stato, nel periodo in considerazione, abbia sopravanzato il saggio degli interessi legali periodicamente stabilito, nel qual caso al creditore basterà allegare l'inadempimento oppure lamentare il tardivo, inesatto o parziale adempimento, dolendosi del fatto di non aver avuto la disponibilità del denaro, potendo il debitore, previa inversione dell'onere probatorio, dimostrare in giudizio che il creditore non avrebbe potuto comunque impiegare produttivamente le somme non riscosse quand'anche ne avesse avuto per tempo la disponibilità oppure che il saggio degli interessi legali, nel periodo considerato, è stato superiore al rendimento medio dei titoli di Stato. A tal fine, sarà irrilevante la qualifica soggettiva del creditore, posto che il maggior danno da svalutazione compete a tutti, dall'imprenditore, al pensionato, dal lavoratore al cittadino comune.

Commento

Viene confermato l'indirizzo inteso a conferire rilevanza al maggior danno per intervenuta svalutazione monetaria anche al c.d. creditore indifferenziato varato da Cass. S.U. 19499/08.

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