Cass. Civ., sez. II, n. 12481/2007. Azione di regolamento dei confini, compatibilità con l'eccezione di usucapione.

Nell'azione di regolamento dei confini, la proposizione dell'eccezione di usucapione da parte del convenuto non comporta la trasformazione in rivendica dell'azione proposta, giacchè il convenuto con quella eccezione non contesta l'originario titolo di proprietà della controparte, ma si limita a opporre una situazione sopravvenuta idonea, se riconosciuta fondata, a eliminare la dedotta incertezza del confine; questa eccezione non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, e ciò si verifica nell'ipotesi di promiscuità del possesso della zona confinaria, situazione che è di per sè incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapione, ma è proponibile soltanto in caso di incertezza soggettiva, riscontrabile soltanto laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente.

Commento

La formula usuale usata dalla dottrina sottolinea che il regolamento di confini presuppone non un conflitto di titoli, bensì un conflitto di fondi. La sentenza ha natura dichiarativa e ricognitiva. L'azione può anche avere finalità di rivendica, se viene imposto il rilascio da parte del convenuto di una zona da lui posseduta: tuttavia questo effetto non è voluto direttamente, venendo perseguito in via meramente sussidiaria, discendendo cioè secondariamente, per effetto dell'accoglimento della domanda principale.

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