Cass. Civ., Sez. II, n. 10855 del 5 maggio 2010. Superflua la dichiarazione del coniuge ex art. 179, comma I, lettera f), c.c. qualora vi sia obiettiva certezza sulla natura personale del mezzo impiegato per l'acquisto

In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, ai sensi dell’art. 179, comma I, lett. f), c.c., al fine di conseguire l’esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, è necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto (ivi compreso il denaro); ne consegue che, in caso di acquisto di un bene mediante l’impiego di altro bene di cui sia certa l’appartenenza esclusiva al coniuge acquirente prima del matrimonio, l’acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale senza che sia necessario rendere la menzionata dichiarazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Di problematica enunciazione il principio posto dalla S.C.. Nel caso di specie si trattava di qualificare l'acquisto di beni immobili effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale con denari sicuramente di propria esclusiva spettanza, ma in difetto di dichiarazione resa dall'altro coniuge ai sensi della lettera f) dell'art. 179 cod.civ.. Va rilevato come, nella specie, si trattasse di denari personali e non già di "prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio" come recita la lettera f) dell'art. 179 cod.civ..
Sulla portata della citata dichiarazione dell'altro coniuge (che per l'appunto vale ad escludere il bene dalla comunione) la giurisprudenza di è diffusa da ultimo, ribadendone la natura dichiarativa e non dispositiva, parallelamente insistendo per l'indispensabilità della stessa, pena la ricomprensione del cespite acquistato nella comunione legale dei beni. A detto esito si potrebbe sfuggire quando risultasse per tabulas (come nell'ipotesi in cui venisse permutato un bene già personale del coniuge acquirente) l'esclusiva proprietà del bene alienato per poter provvedere al (ri)acquisto di altro bene immobile, per ciò destinato ad essere di esclusiva proprietà del coniuge acquirente.
Ebbene: a questo caso (cioè alla permuta di bene personale) si aggiunge anche l'ulteriore fattispecie prevista dalla pronunzia qui in commento.

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