Cass. Civ., sez. II, n.8140/2004. I gravi difetti dell'edificio rilevanti ai sensi art. 1669 Cc.

Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 1669 del Cc costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impanti ecc.), purché tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria, e cioè con opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la Corte ha cassato la pronunzia con la quale il giudice del merito aveva escluso l'applicabilità della disposizione in esame poiché il quasi distacco delle piastrelle della pavimentazione non incideva in modo globale sulla funzionalità dei singoli appartamenti).

Commento

La S.C. estende anche alle parti accessorie rispetto a quelle strutturali la disciplina di cui all'art.1669 cod.civ..

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