Cass. Civ., sez. II, n.4022/2007. Onere apposto al lascito destinato all'erede ab intestato?

L'onere testamentario può anche collegarsi ad un'istituzione di erede per legge, nell'ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando luogo alla successione legittima.

La previsione contenuta nell'art. 647, II comma, c.c., che autorizza il giudice del merito della causa pendente (o, altrimenti, il presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione) - qualora non vi abbia provveduto direttamente il testatore e ne ravvisi l'opportunità - ad imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione, è espressione di un potere discrezionale, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Commento

Notevole la portata teorica della pronunzia in considerazione, che considera la possibilità di ritenere gravato da onere il beneficiario ex lege dell'eredità. Ciò (pur argomentando difformemente la pronunzia in esame, rilevando l'accessorietà del modo rispetto all'istituzione ex lege) potrebbe costituire un argomento a favore della tesi secondo la quale l'onere possiede natura di disposizione autonoma, in antitesi rispetto all'impostazione tradizionale che ne definisce il carattere accessorio. Nella fattispecie pratica sottoposta all'attenzione della S.C. il testatore si era limitato a prevedere unicamente una disposizione modale, dovendo essere l'erede onerato individuato secondo le regole della successione legittima.

Aggiungi un commento