Cass. Civ., sez. II, n.22840/2006. Anche una persona giuridica può essere amministratore di condominio.

Anche una società di capitali può essere nominata amministratore del condominio negli edifici, posto che il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone giuridiche, quanto all'adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, è caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica.


Commento

La pronunzia viene ad innovare il precedente orientamento della S.C. (cfr. Cass. Civ. 5608/1994) secondo il quale la natura di incarico fiduciario riconducibile al mandato che sostanzia il conferimento della qualità di amministratore condominiale non avrebbe potuto che investire una persona fisica. Peraltro già Cass. Civ. 11155/1994 aveva statuito nel senso della legittimità dell'affidamento dell'incarico di amministratore di condominio ad una società di persone, sulla scorta della pratica possibilità di individuare una pluralità di persone fisiche quali soggetti investiti del mandato. Con la sentenza in esame viene per così dire completato il ragionamento, rilevandosi l'insistenza di disposizioni ostative rispetto al conferimento dell'incarico ad un soggetto rispetto al quale è pur sempre formulabile un giudizio di affidabilità su cui si possa fondare l'intuitus personae che è insito nel mandato.

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