Cass. Civ., sez. II, n.17562/2005. Risarcimento del danno e inadempimento del contratto preliminare di vendita immobiliare.

In ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente, compreso il rimborso delle spese affrontate in vista del proprio adempimento e, specificamente, ove il contratto in questione sia costituito da un preliminare avente ad oggetto il trasferimento di una cosa determinata, gli esborsi sostenuti per la realizzazione di quest' ultima o, comunque, finalizzati a renderla conforme all'oggetto delle pattuizioni contrattuali.

Commento

La S.C. ambienta il tema del risarcimento del danno nell'ambito della negoziazione preliminare con la quale si era convenuta la modificazione di un bene (nella fattispecie, un immobile) in vista del trasferimento dello stesso. E' chiaro che tale risarcimento dovrà comprendere anche le spese sopportate per eseguire le predette modifiche, funzionali a consentire l'adempimento delle obbligazioni facenti capo al contraente non inadempiente.

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