Cass. Civ., sez. II, n.13371/2005. Applicabilità della disciplina del condominio nell'ipotesi di due sole unità immobiliari.

La disciplina del condominio, pure in ordine alle spese (ad es. per i necessari rifacimenti dell'edificio), è applicabile ad ogni tipo di condominio, anche a quelli c.d. "minimi", composti cioè da due soli partecipanti, ad esclusione solamente delle norme procedimentali sul funzionamento dell' assemblea condominiale, che resta pertanto regolato dagli artt. 1104 ss. C.c.

Commento

V'è un numero minimo di unità immobiliari per poter configurare un condominio? Si badi al fatto che il I comma dell'art. 1138 cod.civ. prevede l'obbligatorietà dell'adozione del regolamento soltanto quando vi siano più di dieci unità immobiliari.
La S.C. ipotizza il ricorso alla disciplina condominiale anche del fabbricato composto da due sole unità appartenenti a soggetti diversi, ovviamente escludendo in tal caso la funzionalità delle regole proprie dell'assemblea.

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