Cass. Civ., sez. II, n.12004/2004. Esclusione dell' azione contro il proprietario quando il preliminare ha a oggetto cosa altrui.

Data la struttura propria del preliminare di vendita di cosa altrui, il contratto rimane pur sempre un contratto bilaterale tra il promittente venditore e il promissario acquirente e, anche se si stabilisce che il contratto definitivo notarile venga stipulato tra il soggetto proprietario e il promissario acquirente, è sempre il promittente alienante che ha l'obbligo di procurare che il proprietario presti il suo consenso in sede di stipula del definitivo. Ne consegue che, se aderisce a detto preliminare di vendita del suo bene effettuato dal promittente alienante, il proprietario effettivo non assume alcun obbligo diretto nei confronti del promissario acquirente, in quanto non è parte del preliminare di vendita di cosa altrui (altrimenti si avrebbe un preliminare di vendita di cosa propria), ma assume obbligo esclusivamente nei confronti del promittente alienante (o, come più spesso capita, riconosce un preesistente obbligo nei confronti di questi). Pertanto, non essendovi alcuna obbligazione dell'effettivo proprietario del bene nei confronti del promissario acquirente di cosa altrui, quest'ultimo non può effettuare alcuna diffida ad adempiere ex articolo 1454 del codice civile nei confronti del primo, ma esclusivamente nei confronti del promittente alienante. Quest'ultimo è quindi legittimato a esperire i rimedi di legge nei confronti dell' effettivo proprietario che, essendosi obbligato in tal senso, non voglia successivamente prestare il proprio consenso al trasferimento del bene.

Commento

Il risultato del trasferimento del diritto nella vendita di cosa altrui può aver luogo sia indirettamente sia direttamente. Nel primo caso colui che ha alienato la cosa appartenente ad altri ha la possibilità di farne acquisto in proprio dal titolare (a qualunque titolo, oneroso, gratuito, a causa di morte). In questa eventualità, non appena la cosa sia stata acquistata dal terzo, la proprietà della stessa viene automaticamente trasferita a colui al quale era stata in precedenza venduta come altrui. L'acquisto può anche essere procurato all'acquirente della cosa altrui in maniera diretta. Si pensi al caso di Tizio che, avendo venduto a Sempronio il bene appartenente a Primo, stipuli con quest'ultimo un contratto in forza del quale costui trasferisca il predetto bene immediatamente a Sempronio (per il tramite di una stipulazione a favore di terzo: art.1411 cod.civ.). Ciò premesso, il caso di cui alla pronunzia in esame, avente ad oggetto una stipulazione preliminare, può essere sussunto sotto quest'ultimo schema. La S.C. ha chiarito come in detta ipotesi non si crei alcun vincolo tra il titolare del diritto oggetto della cessione e colui al quale il diritto è destinato. Non v'è pertanto alcuna possibilità di introdurre diffide o altri strumenti intesi a provocare l'adempimento di costui, che eventualmente dovrà rispondere della propria condotta al cedente (o al promittente alienante).

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