Cass. Civ., Sez. II, n.1137/2003. Forma scritta, ad substantiam, per il mandato ad acquistare e a vendere beni immobili

Il mandato, con o senza rappresentanza, così ad acquistare come a vendere beni immobili richiede, ad substantiam, la forma scritta. Al riguardo è privo di qualsiasi fondamento l'assunto secondo cui la forma scritta sarebbe necessaria solo per il mandato ad acquistare e non per quello a vendere, attesa la perfetta identità di effetti, giammai traslativi ma semplicemente attributivi del potere di compiere atti giuridici nell'interesse (nel senso di mandato senza rappresentanza) o in nome e per conto (nel caso di mandato con rappresentanza) del mandante, derivante dal conferimento del mandato a vendere o a acquistare beni.

Commento

Ancora una pronunzia della S.C. in materia di forma del mandato senza rappresentanza, questa volta non già ad acquistare, bensì a vendere beni immobili.
Viene ribadita anche nell'ipotesi in cui l'incarico attenga alla alienazione l'indispensabilità della forma scritta a pena di nullità dell'atto.
Che dire della differenza tra procura e mandato? E di quella tra rappresentanza diretta ed indiretta?

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