Cass. Civ., sez. II, n. 11109/2007. La gronda di un tetto dell'edificio rientra nelle parti comuni.

La gronda di un tetto di un edificio condominiale è comune a tutto l'edificio. Ciò non solo in quanto, quale parte terminale e di raccolta delle acque la gronda di per sé costituisce parte integrante del tetto, ed è, quindi, da ritenersi compresa sotto tale profilo nella specifica previsione normativa del n. 1 dell'art. 1117 C.C., ma perché comunque senz'altro rientrante, quale struttura che svolge una funzione necessaria all'uso comune dell'edificio, nella più ampia previsione della norma in questione.

Commento

La natura di ente comune della grondaia, quale parte aggettante della copertura del fabbricato, viene fatta discendere sia dalla strutturale affinità della stessa al tetto, sia dalla funzione che è destinata a svolgere. Cfr., in tema di tetti e lastrici solari, Cass.7651/94.

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