Cass. Civ., sez. II, n. 11109/2007. La gronda di un tetto dell'edificio rientra nelle parti comuni.
La gronda di un tetto di un edificio condominiale è comune a tutto l'edificio. Ciò non solo in quanto, quale parte terminale e di raccolta delle acque la gronda di per sé costituisce parte integrante del tetto, ed è, quindi, da ritenersi compresa sotto tale profilo nella specifica previsione normativa del n. 1 dell'art. 1117 C.C., ma perché comunque senz'altro rientrante, quale struttura che svolge una funzione necessaria all'uso comune dell'edificio, nella più ampia previsione della norma in questione.