Cass. Civ., Sez. I. n. 1182/2006. Debiti sociali sorti successivamente alla liquidazione della quota del socio receduto.

La liquidazione della quota, ex art. 2289, II comma, c.c. deve esser fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un singolo socio. Ne consegue che gli eventuali debiti sorti a carico della società in periodi d'imposta successivi, e non costituenti passività relative alla gestione pregressa, non sono ascrivibili al socio receduto.

Commento

La liquidazione della quota riconducibile al socio defunto, receduto, escluso deve essere eseguita in base alla situazione patrimoniale della società le cui poste attive e passive devono "fotografare" nella maniera più accurata l'assetto economico della società nel momento del venir meno del singolo rapporto sociale. Ne deriva che le eventuali appostazioni negative che non siano in qualche misura riportabili alla gestione pregressa non possono riflettersi sul valore economico da liquidare con riferimento alla posizione del socio che più non appartenga alla compagine sociale.

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