Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 30416/2008. Alle Sezioni Unite la questione dell'ammissibilità del c.d. "rifiuto al coacquisto" da parte di uno dei coniugi in comunione legale dei beni.

In base all’indirizzo non uniforme sull’ammissibilità del rifiuto del coacquisto ex lege di un bene immobile e della questione degli effetti derivativi dell’accertamento della comunione legale sui successivi atti di disposizione degli immobili compiuti da parte dell’unico coniuge intestatario, si ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite.

Commento

(di Daniele Minussi) La c.d. "rinunzia al coacquisto" tiene ancora banco: dovranno essere le Sezioni Unite del S.C. a pronunziarsi sulla eventuale praticabilità dello stesso, attualmente negata in radice dalla teorica secondo la quale la lettera f) dell'art.179 cod.civ. farebbe riferimento ad un atto avente natura meramente ricognitiva del coniuge che abbia dato atto che l'acquisto dell'immobile intervenga con denari appartenenti all'altro coniuge in quanto costituenti il ricavato della vendita di beni personali.

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