Cass. Civ., sez. I, n. 9901/2007. Esclusione dell'estenzione ai condebitori solidali degli effetti favorevoli della transazione stipulata da uno soltanto dei soggetti passivi.
E' legittimo nella transazione tra il creditore e uno o più coobbligati l'inserimento di una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori estranei, che non abbiano partecipato alla transazione, di profittare della stessa. Infatti, per il principio dell'autonomia negoziale è consentito alle parti di stabilire liberamente il contenuto del negozio, fino al punto ebventuale di alterarne gli effetti tipici.