Cass. Civ., sez. I, n. 9901/2007. Esclusione dell'estenzione ai condebitori solidali degli effetti favorevoli della transazione stipulata da uno soltanto dei soggetti passivi.

E' legittimo nella transazione tra il creditore e uno o più coobbligati l'inserimento di una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori estranei, che non abbiano partecipato alla transazione, di profittare della stessa. Infatti, per il principio dell'autonomia negoziale è consentito alle parti di stabilire liberamente il contenuto del negozio, fino al punto ebventuale di alterarne gli effetti tipici.

Commento

L'effetto estensivo di cui all'art. 1304 cod.civ. è paralizzato (conformemente al modo di disporre del I comma della riferita disposizione) non soltanto dal difetto della dichiarazione dei condebitori solidali di volerne profittare, bensì anche dalla clausola, contenuta nel negozio transattivo, con la quale il condebitore abbia convenuto con il creditore l'esclusione di siffatta operatività. Cfr, in senso conforme, Cass. Civ. 4257/91).

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