Cass. Civ., Sez. I, n. 9395 del 27 aprile 2011. Fissazione d'ufficio del termine per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo all'esito dell'emanazione di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.civ..

Non integra ultrapetizione, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., la fissazione d’ufficio di un termine per l’adempimento della controprestazione nella sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, giacché, non prevedendo l’articolo 2932, comma II, c.c. alcun termine per essa, lo stesso deve essere necessariamente stabilito dal giudice secondo la previsione dell’articolo 1183, comma I, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Logica applicazione del principio "quod sine die debetur statim debetur"...

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