Cass. Civ., Sez. I, n. 8520/2006 Natura della responsabilità dell'appaltatore per rovina di edificio: rapporto fra azione ex 1699 c.c. e azione ex 2043 c.c..

A fronte della responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore per la rovina dell’edificio oggetto del contratto di appalto, può essere proposta l’azione di responsailità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., la quale stabilisce un regime di responsabilità a carico dell’appaltatore più gravoso rispetto alle regole generali, oppure, qualora la norma speciale non possa essere in concreto applicata, l’azione generale di risarcimento danni ex art. 2043, come nel caso di danno prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera.

Commento

La pronunzia si colloca nell'alveo della giurisprudenza attualmente prevalente della S.C. che tende a qualificare la responsabilità per rovina di edificio di cui all'art.1669 cod.civ. come avente natura extracontrattuale (Cass. 10719/2000). Se ne deriva l'applicabilità della più generale regola di cui all'art.2043 cod.civ. in tutte le ipotesi in cui facciano difetto i requisiti per la ricorrenza della disciplina della norma speciale in questione.

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