Cass. Civ., Sez. I, n. 5113/2003. Società cancellate: si prescrive dopo dieci anni il diritto di credito nei confronti dell'ex socio

Il diritto azionato dal creditore sociale insoddisfatto nei confronti del socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2456, comma 2, del codice civile, conservando la propria causa, (estranea al rapporto sociale) e la propria originaria natura giuridica, è soggetto al medesimo termine di prescrizione cui soggiacerebbe se esso fosse stato azionato direttamente nei riguardi della medesima società; deve pertanto escludersi che esso ricada tra i quelli per i quali l'articolo 2949, comma 1, del codice civile stabilisce il termine di prescrizione quinquennale.

Commento

L'applicabilità della norma di cui all'art.2249 cod.civ., che annovera un termine prescrizionale quinquennale (dunque "breve" rispetto a quello ordinario) è subordinata all'esistenza comunque dell'ente sociale. Dunque esso non rinviene applicazione quando la società sia stata cancellata dal registro delle imprese. Ne segue, tra l'altro, l'inapplicabilità della disposizione anche all'ipotesi di società irregolare, come tale non iscritta.

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