Cass. Civ., Sez. I, n. 4757 del 26 febbraio 2010, La domanda di scioglimento della comunione legale dei beni può essere introdotta in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi

Lo scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi si verifica "ex nunc" con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale. Pertanto, la domanda di scioglimento della comunione legale può essere proposta anche in pendenza della causa di separazione tra i coniugi, ma la pronuncia di merito acquisterà efficacia solo se interviene dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione.
Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologazione di quella consensuale), che rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione. Conseguentemente, la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia pone in luce il rapporto che si pone tra domanda di scioglimento della comunione legale e procedimento di separazione personale: il passaggio in giudicato del provvedimento terminativo di quest'ultimo è condizione dell'azione e non già condizione di procedibilità della domanda afferente alla prima.

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