Cass. Civ., Sez. I, n. 403 del 13 gennaio 2010, Inapplicabilità dell'art. 2409 alle società a responsabilità limitata

Il procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. per il controllo giudiziario della società per azioni non è applicabile alla società a responsabilità limitata. In questa direzione si segnala, oltre alla diversità dei connotati attribuiti a tale tipo di società dalla riforma organica di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, il tenore letterale dell'art. 2488 c.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 6 cit.) e dell'art. 92 disp. att. c.c., nonché, per i casi in cui sia obbligatoria la costituzione del collegio sindacale, la genericità del rinvio alla disciplina delle società per azioni contenuto nell'art. 2477 c.c.., norma che deve dunque esser riferita ai soli requisiti professionali ed alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei sindaci previste dagli art. 2397 e ss. c.c., conformemente all'intento manifestato dal legislatore di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia prende le mosse dall'intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. 29 dicembre 2005 n.481) che ha sancito la conformità alla Carta dell'art. 2409 cod.civ. nella parte in cui non attribuisce anche ai soci di srl di ricorrere al Tribunale nell'ipotesi di gravi irregolarità nella gestione della società da parte dell'organo amministrativo. La diversità del modello organizzativo tra società a responsabilità limitata e società per azioni è stata reputata alla base delle differenza di regolamentazione, non parendo sufficiente l'elemento comune dell'appartenenza dei due tipi sociali al genere costituito dalla base capitalistica.

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