Cass. Civ., sez. I, n. 23668/2006. Possibilità di ordinare, nell'ipotesi di inadempimento, dell'obbligato ex art. 156 , al terzo debitore di costui di pagare le somme dovute agli aventi diritto

In tema di separazione personale dei coniugi nel caso d'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, l'art. 156, VI comma, c.c., attribuisce al giudice il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Ciò postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell'adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento.

Commento

La pronunzia mette a fuoco la possibilità di ordinare al terzo debitore dell'obbligato di versare direttamente agli aventi diritto le somme dovute dall'inadempiente. Quanto all'aspetto quantitativo e qualitativo che sostanzia l'obbligo di mantenimento di cui all'art.156 cod.civ., occorre differenziarne la portata rispetto alla mera obbligazione alimentare ovvero a quella di mantenimento che rinvenga la propria fonte nell'autonomia privata

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