Cass. Civ., sez. I, n. 21250/2008. Esercizio del diritto di recesso, buona fede nell'esecuzione del contratto e condotta abusiva del creditore.

L'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito, deve essere valutato nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, al fine di accertare se esso sia stato esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono a un interesse del titolare meritevole di tutela, ma al solo scopo di arrecare danno all'altro contraente, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettiva prestazioni. In particolare, la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascun delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo, a carico delle parti contrattuali, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge, di modo che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento con conseguente obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato.

Commento

Sul tema cfr. anche Cass. 15482/03. La questione di fondo è costituita dall'estrema difficoltà di formulare un giudizio circa la meritevolezza dell'interesse del creditore, ogniqualvolta la condotta di costui appaia comunque conforme ad un diritto contrattualmente assicuratogli. La valutazione dell'abusività della condotta del creditore non può infatti prescindere da un sindacato dell'interesse sottostante all'esercizio del diritto.

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