Cass. Civ., Sez. I, n. 21130/2008. Concreta attività degli amministratori volta a danneggiare direttamente l'altro contraente ai fini della responsabilità risarcitoria.

L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può , di per sè, implicare la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi; l'avverbio «direttamente» vale ad escludere che l'inadempimento della società e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.

Commento

(di Daniele Minussi) Ai fini dell'affermazione della responsabilità degli amministratori nei confronti di terzi e soci occorre, stante la natura extracontrattuale della stessa, la prova dell'illiceità della condotta degli agenti, senza che tale prova possa essere desunta dall'intervenuto accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte dell'ente.

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