Cass. Civ., sez. I, n. 21086/2005. Marchio: requisiti di originalità e non confondibilità fra segni distintivi similari.

In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev'essere compiuto dal giudice di merito - le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate - non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest'ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato.

Commento

La valutazione dei requisiti che conducono al giudizio di non confondibilità di un marchio rispetto ad altri posiede un carattere complesso che coinvolge ogni elemento che compone il segno distintivo. Così dovrà essere sottoposto a valutazione globale ogni elemento (di carattere grafico, fonetico, etc.) che forma il marchio in riferimento alla capacità discretiva di chi è da considerare consumatore del prodotto al quale il segno distintivo si riferisce.

Aggiungi un commento