Cass. Civ., sez. I, n. 18456/2005. Rilevanza della natura del bene, della sua particolare e oggettiva destinazione ai fini dell'operatività dell' art. 178 cc.

I beni di cui all'articolo 178 del Cc devono qualificarsi sulla base dell'oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi (non di entrambi i coniugi, nel qual caso si applica l'articolo 177, lettera d), del Cc), mentre i beni ex articolo 179, lettera d), del Cc si caratterizzano per la loro stretta appartenenza alla sfera personale di un coniuge e sono strumentali allo svolgimento di un'attività libero-professionale. Nel primo caso il bene acquistato dal coniuge-imprenditore entra nella comunione legale in modo differito ed eventuale (comunione de residuo); nel secondo caso, invece, i beni acquistati per la professione restano personali, salva l'eccezione di cui al comma 2 dell'articolo 179 del Cc, che per l'esclusione dalla comunione di alcuni beni richiede quale ulteriore requisito la partecipazione dell'altro coniuge all'atto di acquisto. Costituisce pertanto operazione ermeneutica ingiustificata e contra legem integrare l'articolo 178 del Cc con la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 179 del Cc non essendo adattabile il requisito dell'assenso dell'altro coniuge all'esclusione al bene funzionale all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Commento

La S.C. pone un rigido spartiacque tra i beni che possono essere oggetto della dichiarazione meramente ricognitiva resa dal coniuge in sede di acquisto ai sensi del II comma dell'art. 179 cod.civ. e i cespiti di cui all'art. 178 cod.civ., appartenenti alla comunione de residuo. Essi pertanto non possono venir considerati personali anche in esito allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.

Aggiungi un commento