Cass. Civ., Sez. I, n. 18231/2009. Natura giuridica della responsabilità degli amministratori nella gestione sociale: qualità di mandatario.

Nell'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare della società fallita nei confronti degli ex amministratori ed ex sindaci la mala gestio va valutata secondo il criterio della diligenza dovuta dal mandatario, anche indipendentemente dalla violazione di specifiche disposizioni di legge o di singole clausole statutarie, sicché non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentino profili di alea economica superiori alla norma, ma resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevedibili.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia evoca, quale criterio generale alla cui stregua valutare fatti di inadempimento non riconducibili alla violazione di specifiche disposizioni di legge, quello della diligenza che il mandatario deve adoperare per sovvenire ai compiti affidatigli. Tale esito ermeneutico (di per sè evocante la sussistenza di una dualità soggettiva propria dell'imputazione rappresentativa) non rinnega la natura del nesso di immedesimazione organica esistente tra società ed amministratore. Tale nesso ha infatti a che fare con le questioni rilevanti "esternamente", ma non può riguardare, con tutta evidenza, la valutazione delle questioni "interne" (vale a dire quelle afferenti al rapporto che si pone tra amministratore e società).

Aggiungi un commento