Cass. Civ., Sez. I, n. 16758 del 16 luglio 2010. Cancellazione della società dal registro delle imprese e legittimazione ad agire in giudizio.
In caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione, ma che essa ha scelto di non esperire. Lo scioglimento e la cancellazione dal registro delle imprese costituisce un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci.