Cass. Civ., sez. I, n. 16705/2003. Fideiussione e legge n. 154 del 1992

La sopravvenienza della legge n. 154 del 1992, che ha modificato l'articolo 1938 del cod.civ., imponendo la determinazione dell'importo massimo garantito non influisce sulla validità ed efficacia della fideiussione prestata, anteriormente, in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future obbligazioni con un terzo. La disposta innovazione, infatti, giusta la previsione di cui all'articolo 11 della ricordata legge n. 154 del 1992, opera dopo il decorso di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, senza che, quale ius superveniens, possa incidere sugli effetti non ancora esauriti dei rapporti anteriormente costituiti e, cioè, che possa applicarsi a quelle fideiussioni in cui, alla data fissata per la operatività della norma, il fideiussore non aveva ancora adempiuto la propria obbligazione.
Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto dì circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell'accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori. Sull'obbligazione di garanzia così determinata, peraltro, l'incidenza delle ulteriori rimesse dell'accreditato non può essere considerata separatamente dai prelevamenti. Occorre, perciò, sempre avere riguardo, per determinare l'entità dell'obbligazione principale al saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito. Solo se tale saldo sia inferiore a quello esistente al momento del recesso si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'articolo 1941, comma 1 del Cc, secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.

Commento

La pronunzia si occupa dell'operatività della novella del 1992, stabilendo che essa non esplica efficacia alcuna relativamente ai rapporti in corso, risultando dunque inapplicabile ai rapporti contrattuali originati nel tempo antecedente.

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