Cass. Civ., sez. I, n. 16211/2007. Determinazione del danno ed azione di responsabilità contro gli amministratori che abbiano intrapreso nuove operazioni durante la liquidazione.

Nel caso in cui l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2447 cod. civ., non è giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo accertati in sede fallimentare, non essendo configurabile l'intero passivo come frutto delle nuove operazioni intraprese dagli amministratori, ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno in parte, alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale.

Commento

La misura del danno gravante sull'amministratore non va, nell'ipotesi di fallimento della società, determinata nella misura della differenza tra attivo e passivo se tale ammontare non è da considerarsi come riconducibile alle nuove operazioni intraprese nonostante il divieto di legge.

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