Cass. Civ., Sez. I, n. 15220 del 23 giugno 2010. Natura giuridica della responsbilità degli amministratori ex art. 2395 cc.

L’art. 2395 c.c., a chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori, prevede un’azione individuale del socio o del terzo, i quali hanno diritto al risarcimento del danno subito ove siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Ne consegue che l’inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sè , implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente o del socio secondo la previsione dell’art. 2395 c.c. atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata al comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema in oggetto, di questi tempi, appare di non poca attualità. La natura della responsabilità di cui all'art. 2395 cod.civ. è di tipo "individuale": postula cioè l'accertamento di una condotta dell'amministratore specificamente lesiva dell'interesse di un socio ovvero di un qualsivoglia soggetto ed è del tutto indipendente dalla responsabilità contrattuale della società, rispetto alla quale potrebbe anche cumularsi.

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