Cass. Civ., Sez. I, n. 11496 del 12 maggio 2010. Oggetto della donazione indiretta di immobile effettuata con i denari del donante e natura del diritto del legittimario leso nell'ipotesi di fallimento del donatario.

Nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 c.c.), poiché l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta deve essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell'ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale dell'accertamento del passivo ex artt. 52 e 93, L.F..

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia si inserisce nel filone giurisprudenziale che, con alterne vicende, sancisce, nell'ipotesi di acquisto immobiliare effettuato con i denari del donante, che l'oggetto della liberalità indiretta sia costituito dal bene acquisito e non già della liquidità necessaria per l'acquisto dello stesso.
La questione è riconducibile sia alla disciplina della collazione, avendo a che fare con la perequazione delle sorti dei coeredi, sia al tema dell'esercizio dell'azione di riduzione, come nel caso specifico. Nella fattispecie all'attenzione della S.C. il tutto possedeva un'angolazione peculiare, dal momento che ad essere in discussione era la rilevanza della natura giuridica dell'oggetto della donazione per i terzi, tale essendo il fallimento del donatario.
Sorprendente la decisione che parrebbe frutto di un trapianto della disciplina della collazione in quella dell'azione di riduzione. Una volta infatti che si è concluso che oggetto della donazione è l'immobile e non il denaro, come evitare che l'azione di riduzione possa esplicarsi in maniera piena, anche per il tramite dell'azione recuperatoria verso i terzi? Come applicare il principio della "imputazione" che ha a che fare con l'adempimento dell'obbligo collatizio all'ambito dell'azione di riduzione (nella quale è ambientato il solo semanticamente affine, ma funzionalmente differente, istituto dell'imputazione ex se)?

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