Cass. Civ., Sez. I, n. 2597/2006. Redditi individuali dei coniugi e comunione legale.

Costituiscono oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 lett. c) c.c. tutti quei redditi individuali prodotti da ciascuno dei coniugi, sia derivanti da capitale, sia provenienti dalla propria attività che residuino al tempo dello scioglimento della comunione, fino a tale momento rimanendo di pertinenza esclusiva del relativo titolare.

Commento

I redditi generati in qualunque maniera da ciascuno dei coniugi non cadono di per sè nell'ambito della comunione legale dei beni, facendo piuttosto parte della c.d. comunione de residuo. In particolare, una volta che possano dirsi adempiuti gli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143 III comma, art.148 cod.civ.), in difetto di specifiche disposizioni relative alle modalità di amministrazione dei beni personali, ogni coniuge può utilizzare i propri redditi in maniera libera, senza che si configurino specifiche obbligazioni nei confronti dell'altro coniuge. La comunione si instaurerà soltanto su quella parte dei redditi che non sia stata consumata nel momento in cui si verificherà la causa di scioglimento della comunione legale.

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