Cass. Civ., sez. I, n. 21098/2007. Diritti di credito e comunione legale dei coniugi.

I titoli obbligazionari acquistati dal coniuge in regime patrimoniale di comunione legale con i proventi della sua attività lavorativa personale e separata, sono da considerare una forma di investimento, e come tali rientrano nella nozione di acquisti di cui all'art. 177, comma I, lettera a), c.c. ed entrano subito a far parte della comunione, e non ricadono nella comunione de residuo di cui alla lettera c) del medesimo articolo.

Commento

La pronunzia sposa l'impostazione teorica secondo la quale anche i diritti relativi, quali ad appunto i diritti di credito, costituirebbero oggetto della comunione legale tra i coniugi. Il tema è dibattuto: ad esso è riconducibile la diatriba relativa alla spettanza del diritto di assegnazione dell'alloggio nonchè del diritto scaturente dalla stipulazione di contratto preliminare avente ad oggetto un bene immobile.

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